[A] Sulla (im)possibilità di qualificare come domanda nuova in appello la variazione quantitativa del petitum e la modifica del titolo della pretesa, ove non venga alterato il petitum sostanziale. [B] Sul momento da cui far decorrere li calcolo degli interessi scaturenti dal ritardo nel pagamento delle opere eseguite dall’appaltatore in relazione ad un appalto pubblico nella vigenza degli artt. 29 e 30 del d.m. 145/2000: data di ricezione della fattura o data di emissione del certificato di pagamento? [C] Sulla parte su cui ricade l’onere della prova, ai fini dell’imputabilità del ritardo nel pagamento e del conseguente calcolo della decorrenza degli interessi moratori, circa la data di effettiva ricezione delle fatture da parte della p.a. appaltatrice che abbia effettuato in ritardo i pagamenti dovuti all’appaltatore per i lavori eseguiti in relazione ad un appalto pubblico. [D] Sulle conseguenze, in punto di spese di lite, della riforma anche parziale della sentenza impugnata.
SENTENZA N. ****
[A] La variazione quantitativa del petitum nel procedimento di appello, non comporta l’introduzione di una domanda nuova (cfr., ad es. Cass. 17.12.2015 n. 25341) né essendo tale la domanda che, pur modificando il titolo della pretesa, non alteri il petitum sostanziale e si basi, come nel caso concreto, su fatti storici alleg...